sempre in tema di autovelox

ancora di salvezza per vallone e sacil

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  1. SOLOPAVIA
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    CITAZIONE (alepavia @ 13/5/2009, 09:34)
    Bei tempi!

    OT CLAMOROSO: aucat set andai al'enel?? fam no laura quand fa cald!! ;)
     
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    La smana quegn; g'hoi da andà in galera, po vo a l'enel po vegni a cumpra al lampadari bleu... parché il nuovo studio sarà biancazzurro!
     
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  3. Vallone sconvolto
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    COMUNI ESOSI = AUTOVELOX SANGUISUGA = FURTO bello e buono = RAPINA al cittadino laborioso ed onesto che si guadagna la micchetta con tanti sacrifici e i soldi non li spende tutti per l'Ingegnere !! :ma vieni:
     
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  4. philosophe
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    «Autovelox, multe irregolari»

    Federconsumatori Pavia accusa e dà il via ai ricorsi collettivi Multe a quota 11mila, un automobilista su dieci va dal giudice




    BRESSANA. L’ultimo arrivato sul tavolo è un ricorso collettivo presentato da Federconsumatori: quarantuno «bastonati» dall’autovelox di Bressana Bottarone. «Abbiamo pronti altri quattro ricorsi collettivi», annuncia Mario Spadini, presidente di Federconsumatori Pavia. Ma il giudice di pace di Casteggio, Giorgio Di Giorgi, dovrà trattarli ognuno come singolo caso. Sarà una storia lunga, visto sono state staccate, ormai, oltre undicimila contravvenzioni.
    I ricorsi, dicono alla cancelleria di Casteggio, dove ormai c’è un’organizzazione asburgica per fornire il miglior servizio al cittadino (dai moduli prestampati agli orari ampliati e all’assistenza per la compilazione), a loro volta hanno passato la soglia dei mille. Insomma, sono previste almeno un centinaio di udienze, ognuna con una media di dodici ricorsi e con un costo, per udienza, di 36 euro e 15 centesimi. Per capirci: che il giudice accolga o respinga i ricorsi, allo Stato, ossia alla collettività, sarà costato 36mila euro. «In questa vicenda ci guadagna la ditta privata, che contrariamente a quanto si dovrebbe fare, guadagna a percentuale sulle contravvenzioni, e il Comune di Bressana». Insomma, le 11mila multe potrebbero rendere tra gli 800mila e il milione di euro, di cui almeno 50mila «girate» alla ditta come compenso (7,56 euro o 3,36 euro a contravvenzione, a seconda dell’importo della sanzione). Secondo Federconsumatori (ma è quello che emerge dalla maggior parte dei ricorsi presentati in questi mesi), i motivi che renderebbero nulle le contravvenzioni sono sostanzialmente quattro.
    1) Accertamento e la redazione del verbale da parte di una ditta esterna. Infatti, spiegano i legali, «il compito di notifica non può essere, in alcun modo, delegato a soggetti privati o ditte esterne diversi dal funzionario amministrativo». Dunque, solo «i messi comunali o un funzionario dell’amministrazione sono legittimati a procedere». A stabilirlo, è stata la stessa Corte di Cassazione con sentenza del 2006.
    2) Irregolare omologazione delle apparecchiature. I due autovelox di Bressana sono del tipo «Traffistar SR 520», ossia modelli «riservati in modo esclusivo al personale delle forze di polizia stradale» anche per quanto riguarda la «gestione del sistema operativo». A Bressana l’intero servizio è affidato ad una ditta privata, che provvede a fotografare, rilevare, sanzionare, notificare e archiviare le fotografie. Si tratta, infatti, di «funzioni tipiche del pubblico ufficiale».
    3) Mancata taratura degli strumenti utilizzati. A parte il fatto che la taratura viene fatta dalla stessa ditta (inducendo almeno qualche dubbio per le tante contravvenzioni con superamenti minimi di 2/5 km l’ora), non coincidono i numeri di serie riportati nel contratto con il Comune e nel certificato di omologazione. Insomma, si tratterebbe di tarature riferite ad altre macchine.
    4) Irregolare posizionamento dei cartelli. I cartelli che annunciano l’autovelox devono essere posizionati almeno 400 metri prima dell’apparecchiatura. Il Comune ha regolarizzato questa distanza sono verso la fine di febbraio. Tutte le multe di dicembre 2008, gennaio e febbrario sarebbero quindi tutte nulle.

    La replica del sindaco, le proteste anche su Facebook

    «C’è chi ha superato i 150 Così garantiamo sicurezza»




    BRESSANA. Sindaco Eddy Latella, lo sa che su Facebook c’è il gruppo «Affittiamo una ruspa e ranchiamo l’autovelox di Bressana?».
    «La prendo come una battuta, e comunque c’è diritto a protestare».
    Beh, quando si prendono multe per aver superato il limite di 1 km l’ora...
    «A parte il fatto che allora sarebbero 76 km, lo sa che abbiamo contravvenzioni per il superamento dei 150 all’ora?».
    Dei criminali.
    «Infatti. Da quando c’è l’autovelox i residenti della frazione Argine possono finalmente attraversare la strada in sicurezza».
    Anche alle 4 del mattino, visto che è in funzione 24 ore su 24. Siamo a 11mila contravvenzioni, quasi 1 milione di euro incassati. Non ha mai pensato di aver esagerato?
    «Mai. E’ sufficiente rispettare il limite dei 70. Ci sono cartelli grandissimi, quelli utilizzati in autostrada».
    E se il giudice accogliesse i ricorsi?
    «Massimo rispetto per la magistratura. Ne prenderemo atto. Ma credo che le procedure siano state regolari, in caso contrario, provvederemo di conseguenza».
    Niente accanimento.
    «Ci mancherebbe, lo abbiamo fatto solo per garantire la sicurezza».
     
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    And now, a gentile richiesta, anche via rezia: Sempre meglio impugnare nei 60 giorni dalla notifica... ma al limite si rischia; semprte piùà al limite, correte a impugnare, meglio con originale e 3 coipe: Gdi P di Pavia: via Porta 11;
    quelli che depositano mi possono contattarte in mp , se sono dal Gdi P proprio il "vostro giorno... vi difendo; idem quelli che depositano dopo i 60 gg; è durissima.Allegate anche i verbali

    GIUDICE DI PACE DI PAVIA
    RICORSO AVVERSO
    VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE DI PAVIA N :
    Notificati tra il e il a mezzo del servizio postale di Pavia

    Il signor (C.F. ), nato in il, residente in , via , elettivamente domiciliato presso la propria abitazione,
    PREMESSO CHE
    · Al signor , quale proprietario della vettura , targata , nel periodo decorrente dal venivano notificati a mezzo posta, dalla Polizia Locale di Pavia i verbali d’accertamento di cui in epigrafe da intendersi qui tutti integralmente trascritti e che con il presente atto si impugnano, contestando in tutti i suddetti che il conducente della vettura de quo violava l'art. 7 commi 1-14 C.d.S., circolando in zona a traffico limitato, privo della necessaria autorizzazione.
    · L’accertamento è stato effettuato mediante impianto per la rilevazione degli accessi in Z.T.L. marca Project Automation Mod. K53300/01.
    · L’immediata contestazione veniva omessa in quanto ritenuta dagli agenti accertatori non necessaria, come affermato negli stessi verbali, ove si legge: “La presenza degli organi di polizia non è necessaria, l’accertamento viene effettuato con apparecchi omologati”
    · Per le predette violazioni venivano comminate al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro , oltre a per le spese di notifica, per un totale di euro ciascuna e così complessivamente euro
    · Versandosi nella fattispecie di cui all’art. 104 c.p.c. (pluralità di domande contro la stessa parte) è possibile, per economia di giudizio, impugnare tutti i verbali de quo con un unico atto,
    Ciò premesso l'esponente, ut supra rappresentato, a mezzo del procuratore sottoscritto, propone ricorso avanti il Giudice di Pace di Pavia per i seguenti
    MOTIVI
    Si rileva che in merito alle sanzioni applicate “senza contestazione immediata” non si può ignorare che il principio generale fissato dalla Legge e dalla Costituzione è che la trasgressione deve essere immediatamente contestata al responsabile; nel caso di specie ciò non è stato fatto, per ovvia e precisa scelta dell’Autorità procedente.
    Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, se la Pubblica Autorità si pone nella condizione di non poter contestare immediatamente la trasgressione questo è motivo di nullità del verbale e dell’accertamento.
    Già per ciò stesso, dunque, è di tutta evidenza l’illiceità dell’operato e della contestazione effettuata dalla Polizia Locale pavese e, pertanto, i verbali de quibus devono essere annullati per grave violazione del diritto alla difesa del cittadino.
    In ogni caso, anche a prescindere dalle suesposte considerazioni di mero diritto, giova chiarire che in entrambe le occasioni la persona alla guida del veicolo sanzionato, ha percorso il primo tratto di strada della via Rezia svoltando poi immediatamente con l’intenzione di cercare un parcheggio. Non trovandolo ha immediatamente ripetuto il tragitto, incorrendo in una nuova sanzione, come agevolmente si evince osservando che le violazioni contestate si distanziano di un solo minuto l’una dall’altra.
    Si evidenzia che all’ingresso di via Rezia nelle date della presunta trasgressione non vi era alcun cartello che indicasse la zona a traffico limitato e tanto meno vi era cartello alcuno che indicasse la presenza di strumenti rilevatori del traffico con l’ovvia conseguenza che non era possibile avvedersi del divieto di accedere a detta via senza autorizzazione.
    Tra l’altro non è ininfluente il fatto che sino ad allora era sempre stato consentito percorre il tratto iniziale di via Rezia (per posteggiare – girando a sinistra- o per andare – girando a destra - in Cremeria o “dal tabaccaio di Strada Nuova”… come ben sapevano i pavesi e gli “ospiti abituali” della nostra città).
    Infatti solo qualche decina di metri più avanti sulla stessa via Rezia (appena prima del “Docking”) era posto il cartello di divieto d’accesso alla ZTL e la telecamera, perché lì iniziava il centro storico pavese.
    Pertanto questa “improvvisa modifica” peraltro non correttamente segnalata ha colto di sorpresa moltissimi cittadini (come certo risulterà dalle numerose cause di opposizione pendenti) e per di più i cartelli di divieto d’accesso non erano presenti nel dicembre 2008 – gennaio 2009 alle date di cui ai verbali impugnati.
    Peraltro va ancora rilevato che a tutt’oggi neppure è possibile per il cittadino conoscere quando effettivamente furono posti.
    Infatti i cartelli di segnalazione verticale, indicanti l’inizio della Z.T.L., sono sprovvisti – con evidente e grave violazione di Legge e del diritto alla difesa - di qualsiasi indicazione sia della delibera che ha disposto il loro “avanzamento” sia del giorno in cui sono stati ivi collocati.
    Su questo fatto, sono nella disponibilità delò Giudice di Pace di Pavia alcune fotografie comprovanti quanto sopra.
    Pur ritenendo, per le ragioni suesposte, assolutamente nullo il procedimento sanzionatorio de quo, ugualmente per estremo scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di confermare le sanzioni de quibus si sottolinea che, di fatto alla fattispecie si attagli la disciplina dettata dall’art. 8 L. 869/81 la cui applicabilità anche in caso di violazioni del C.d.S. risulta essere stata affermata da questo Ufficio e, “legittimata” e in certo modo suggerita dalla stessa Corte Costituzionale, con l’ordinanza 10872008 del 28/11/2008
    Per tutti i suesposti motivi, il ricorrente, ut supra rappresentato, allo stato, formula le seguenti
    CONCLUSIONI
    Voglia l’Ill.Mo Giudice di Pace di Pavia, dichiarata la propria competenza, e respinta ogni contraria istanza:
    In via principale e nel merito:
    dichiarare, pronunciare e disporre la nullità e/o l’annullamento degli impugnati verbali

    emettendo ove ne ravvisi l'opportunità sin d’ora ordinanza di sospensione ex art. 22 u.c della legge 689/81
    In via subordinata
    Per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui il Giudice confermasse le sanzioni de quo, concessa la remissione in termini e applicata la disciplina di cui all’art. 8 L. 689/81 consentirne il pagamento della sanzione aumentata di un terzo.
    Si dichiara che il presente procedimento è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art.23, c.10 della L.689 del 1981.
    Si producono:
    1. Verbali N:
    Pavia lì
     
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  6. PAVIA84
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    Clamorosamente O.T. ma magari qualcuno ne è a conoscenza...sulla statale Pavia - Milano, all'altezza di Vellezzo Bellini (dalla parte opposta del ristorante Torretta) è stato installato un autovelox con 2 telecamere che rileva chi supera i 70km/h in entrambe le corsie...è già attivo oppure no?
     
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  7. fiò_dla_nebia
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    non lo so pavia , ma meglio non rischiare !
     
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  8. pavia27100
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    Abito a poche centinaia di metri da quell'incrocio! Confermo che e' da anni che ci sono stati molti feriti e morti un po' su tutta la tratta Bressana-Casatisma-Casteggio.
    Mi sa che ci vuole un'altro semaforo o magari un'altra rotonda!
    Magari con i soldi delle multe si puo' finanziare!
     
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  9. fiò_dla_nebia
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    meglio le rotonde pavia27100 , i semfaro fan formare le colonne
     
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    Nuova versione riveduta e corretta dell'opposizione al'autovelox di Bressana, da depositare o spedire con racc A/r entro 60 giorni da quando vi arriva; in questo caso c'è anche la comunicazione che non so chi guida l'auto: questo basta per "tirar tardi quanto alla decurtazione dei punti; siu rischia un multone.

    GIUDICE DI PACE DI CASTEGGIO
    RICORSO AVVERSO
    VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE DI BRESSANA BOTTARONE
    N.
    Notificati a mezzo del servizio postale
    La signora (C.F. ), elettivamente domiciliata a Pavia, via ,
    PREMESSO CHE
    · Alla ricorrente, quale proprietaria dell’autoveicolo targato il veniva notificato a mezzo posta, dall’Ufficio Postale di Rimini CPO dalla Polizia Locale di Bressana Bottarone il verbale d’accertamento di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto e che con il presente atto si impugna, contestando che il conducente della vettura de quo percorrendo la SP EX SS 35 Km. 75+915 direz. Pavia violava, in data l'art. 142 comma 8 del C.d.S, circolando alla velocità di Km/h ,00 superando di Km/h ,00 la velocità massima consentita di 70 Km/h.
    · L’accertamento è stato effettuato mediante impianto Traffistar SR 520.
    · L’immediata contestazione veniva omessa in quanto ritenuta dagli agenti accertatori non necessaria, trattandosi di strada inserita nell’elenco di cui al decreto prefettizio.
    · Per la predetta violazione veniva comminata al ricorrente la sanzione pecuniaria prevista e lo si invitava a comunicare chi fosse alla guida del veicolo per applicare al conducente la decurtazione di n.5 (cinque) punti sulla patente di guida ai sensi art. 126-bis del C.d.S
    Ciò premesso l'esponente, ut supra rappresentata, a mezzo del procuratore sottoscritto, propone ricorso avanti il Giudice di Pace di Casteggio per i seguenti
    MOTIVI
    In primo luogo si rileva che in merito alle sanzioni applicate “senza contestazione immediata” non si può ignorare che il principio generale fissato dalla Legge e dalla Costituzione è che la trasgressione deve essere immediatamente contestata al responsabile; nel caso di specie ciò non è stato fatto, per ovvia e precisa scelta dell’Autorità procedente.
    Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, se la Pubblica Autorità si pone nella condizione di non poter contestare immediatamente la trasgressione questo è motivo di nullità del verbale e dell’accertamento.
    Già per ciò stesso, dunque, è di tutta evidenza l’illiceità dell’operato e della contestazione effettuata dalla Polizia Locale di Bressana Bottarone e, pertanto, il verbale de quo deve essere annullato per grave violazione del diritto alla difesa del cittadino.
    Si rileva inoltre che, non trattandosi di strada comunale, giusta la più recente giurisprudenza di merito non può essere riconosciuta “competenza” alla Polizia Municipale in merito a infrazioni verificatesi su un tratto di strada che risulta non essere strada comunale, bensì Strada Provinciale.
    Ancora si sottolinea che la più recente giurisprudenza di codesto Giudice ha accertato l’illiceità del procedimento di accertamento e notifica della sanzione seguito dalla Polizia Municipale convenuta, in quanto è stato accertato che vi sono fasi del processo che non vengono seguite ed eseguite direttamente dalla Pubblica Autorità, bensì da “privati” che, per di più, hanno un proprio interesse economico a “contestare la multa”, posto che vengono “retribuiti” praticamente a provvigione.
    L’illegittimità e la scarsa garanzia nei confronti dei cittadini (che vedono lesi diritti costituzionalmente garantiti) non solo è stata correttamente già accertata, ma addirittura è oggi oggetto di una specifiche disposizioni (appare stucchevole qui riportare tutte le disposizioni emesse dal Ministero durante lo scorso agosto), che hanno sostanzialmente recepito i “rilievi” più su addotti e cioè: interferenza illecita del privato nel processo sanzionatorio; scarsa o insufficiente “segnaletica di avvertimento”, assenza di agenti e intervento della Pubblica autorità solo ex post e solo parziale nel procedimento di accertamento, sanzione e notifica.
    Infatti è ancora da rilevare che, giusta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte gli apparecchi per la rilevazione della velocità debbono essere segnalati in modo congruo e tale da consentire al guidatore di rallentare senza pericolo per la circolazione e per chi eventualmente lo seguisse.
    Tale prudenziale misura tanto più deve essere applicata nel caso in cui lo stesso Prefetto abbia qualificato la strada come particolarmente pericolosa e trafficata, inserendola appunto nel decreto richiamato dalla stessa Autorità.
    Conseguentemente i cartelli che avvisino della posizione di rilevamento fisso debbono pertanto essere ben visibili ed apposti ad almeno 400 metri dall’apparecchiatura.
    Tale dettato non è stato affatto rispettato dalla Amministrazione bressanese, giusto altresì quanto si rileva dalle dichiarazioni al giornale “la Provincia Pavese” rilasciate dal signor Franco Arnese il quale ha accertato che la distanza tra il cartello di “avvertimento” e l’apparecchiatura era tra i 174 e i 215 metri, sino al 21 marzo 2009.
    Si sottolinea inoltre – e con ciò si porta a conoscenza della Pubblica Autorità, a tutti gli effetti di legge - che allo stato è assolutamente impossibile per la ricorrente ricordare chi fosse effettivamente alla guida della propria vettura in occasione della contestata trasgressione, poiché la vettura viene prestata e conseguentemente utilizzata anche da altri parenti ed amici.
    Per tutti i suesposti motivi, la ricorrente, ut supra rappresentata, allo stato, formula le seguenti
    CONCLUSIONI
    Voglia l’Ill.Mo Giudice di Pace di Casteggio, dichiarata la propria competenza, e respinta ogni contraria istanza:
    In via principale e nel merito:
    dichiarare, pronunciare e disporre la nullità e/o l’annullamento dell’impugnato verbale, emettendo ove ne ravvisi l'opportunità sin d’ora ordinanza di sospensione ex art. 22 u.c della legge 689/81
    In via subordinata
    Per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui il Giudice confermasse la sanzione de quo, concedere la remissione in termini e consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta.
    Si dichiara che il presente procedimento è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art.23, c.10 della L.689 del 1981.
    Pavia/Casteggio lì
     
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  11. angus
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    CITAZIONE (PAVIA84 @ 2/8/2009, 01:37)
    Clamorosamente O.T. ma magari qualcuno ne è a conoscenza...sulla statale Pavia - Milano, all'altezza di Vellezzo Bellini (dalla parte opposta del ristorante Torretta) è stato installato un autovelox con 2 telecamere che rileva chi supera i 70km/h in entrambe le corsie...è già attivo oppure no?

    sono entrati in funzione!!!
     
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  12. PAVIA84
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    sai dirmi da quando?
     
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  13. calesse
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    CITAZIONE (alepavia @ 22/9/2009, 16:40)
    Nuova versione riveduta e corretta dell'opposizione al'autovelox di Bressana, da depositare o spedire con racc A/r entro 60 giorni da quando vi arriva; in questo caso c'è anche la comunicazione che non so chi guida l'auto: questo basta per "tirar tardi quanto alla decurtazione dei punti; siu rischia un multone.

    GIUDICE DI PACE DI CASTEGGIO
    RICORSO AVVERSO
    VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE DI BRESSANA BOTTARONE
    N.
    Notificati a mezzo del servizio postale
    La signora (C.F. ), elettivamente domiciliata a Pavia, via ,
    PREMESSO CHE
    · Alla ricorrente, quale proprietaria dell’autoveicolo targato il veniva notificato a mezzo posta, dall’Ufficio Postale di Rimini CPO dalla Polizia Locale di Bressana Bottarone il verbale d’accertamento di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto e che con il presente atto si impugna, contestando che il conducente della vettura de quo percorrendo la SP EX SS 35 Km. 75+915 direz. Pavia violava, in data l'art. 142 comma 8 del C.d.S, circolando alla velocità di Km/h ,00 superando di Km/h ,00 la velocità massima consentita di 70 Km/h.
    · L’accertamento è stato effettuato mediante impianto Traffistar SR 520.
    · L’immediata contestazione veniva omessa in quanto ritenuta dagli agenti accertatori non necessaria, trattandosi di strada inserita nell’elenco di cui al decreto prefettizio.
    · Per la predetta violazione veniva comminata al ricorrente la sanzione pecuniaria prevista e lo si invitava a comunicare chi fosse alla guida del veicolo per applicare al conducente la decurtazione di n.5 (cinque) punti sulla patente di guida ai sensi art. 126-bis del C.d.S
    Ciò premesso l'esponente, ut supra rappresentata, a mezzo del procuratore sottoscritto, propone ricorso avanti il Giudice di Pace di Casteggio per i seguenti
    MOTIVI
    In primo luogo si rileva che in merito alle sanzioni applicate “senza contestazione immediata” non si può ignorare che il principio generale fissato dalla Legge e dalla Costituzione è che la trasgressione deve essere immediatamente contestata al responsabile; nel caso di specie ciò non è stato fatto, per ovvia e precisa scelta dell’Autorità procedente.
    Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, se la Pubblica Autorità si pone nella condizione di non poter contestare immediatamente la trasgressione questo è motivo di nullità del verbale e dell’accertamento.
    Già per ciò stesso, dunque, è di tutta evidenza l’illiceità dell’operato e della contestazione effettuata dalla Polizia Locale di Bressana Bottarone e, pertanto, il verbale de quo deve essere annullato per grave violazione del diritto alla difesa del cittadino.
    Si rileva inoltre che, non trattandosi di strada comunale, giusta la più recente giurisprudenza di merito non può essere riconosciuta “competenza” alla Polizia Municipale in merito a infrazioni verificatesi su un tratto di strada che risulta non essere strada comunale, bensì Strada Provinciale.
    Ancora si sottolinea che la più recente giurisprudenza di codesto Giudice ha accertato l’illiceità del procedimento di accertamento e notifica della sanzione seguito dalla Polizia Municipale convenuta, in quanto è stato accertato che vi sono fasi del processo che non vengono seguite ed eseguite direttamente dalla Pubblica Autorità, bensì da “privati” che, per di più, hanno un proprio interesse economico a “contestare la multa”, posto che vengono “retribuiti” praticamente a provvigione.
    L’illegittimità e la scarsa garanzia nei confronti dei cittadini (che vedono lesi diritti costituzionalmente garantiti) non solo è stata correttamente già accertata, ma addirittura è oggi oggetto di una specifiche disposizioni (appare stucchevole qui riportare tutte le disposizioni emesse dal Ministero durante lo scorso agosto), che hanno sostanzialmente recepito i “rilievi” più su addotti e cioè: interferenza illecita del privato nel processo sanzionatorio; scarsa o insufficiente “segnaletica di avvertimento”, assenza di agenti e intervento della Pubblica autorità solo ex post e solo parziale nel procedimento di accertamento, sanzione e notifica.
    Infatti è ancora da rilevare che, giusta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte gli apparecchi per la rilevazione della velocità debbono essere segnalati in modo congruo e tale da consentire al guidatore di rallentare senza pericolo per la circolazione e per chi eventualmente lo seguisse.
    Tale prudenziale misura tanto più deve essere applicata nel caso in cui lo stesso Prefetto abbia qualificato la strada come particolarmente pericolosa e trafficata, inserendola appunto nel decreto richiamato dalla stessa Autorità.
    Conseguentemente i cartelli che avvisino della posizione di rilevamento fisso debbono pertanto essere ben visibili ed apposti ad almeno 400 metri dall’apparecchiatura.
    Tale dettato non è stato affatto rispettato dalla Amministrazione bressanese, giusto altresì quanto si rileva dalle dichiarazioni al giornale “la Provincia Pavese” rilasciate dal signor Franco Arnese il quale ha accertato che la distanza tra il cartello di “avvertimento” e l’apparecchiatura era tra i 174 e i 215 metri, sino al 21 marzo 2009.
    Si sottolinea inoltre – e con ciò si porta a conoscenza della Pubblica Autorità, a tutti gli effetti di legge - che allo stato è assolutamente impossibile per la ricorrente ricordare chi fosse effettivamente alla guida della propria vettura in occasione della contestata trasgressione, poiché la vettura viene prestata e conseguentemente utilizzata anche da altri parenti ed amici.
    Per tutti i suesposti motivi, la ricorrente, ut supra rappresentata, allo stato, formula le seguenti
    CONCLUSIONI
    Voglia l’Ill.Mo Giudice di Pace di Casteggio, dichiarata la propria competenza, e respinta ogni contraria istanza:
    In via principale e nel merito:
    dichiarare, pronunciare e disporre la nullità e/o l’annullamento dell’impugnato verbale, emettendo ove ne ravvisi l'opportunità sin d’ora ordinanza di sospensione ex art. 22 u.c della legge 689/81
    In via subordinata
    Per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui il Giudice confermasse la sanzione de quo, concedere la remissione in termini e consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta.
    Si dichiara che il presente procedimento è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art.23, c.10 della L.689 del 1981.
    Pavia/Casteggio lì

    quanti ne sono stati vinti di ricorsi con queste motivazioni? :huh:



     
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  14. angus
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    [QUOTE=PAVIA84,23/9/2009, 10:32]
    sai dirmi da quando?
    penso da fine luglio.....
     
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  15. philosophe
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    Autovelox, decide il prefetto

    «Spento in attesa del nuovo dossier sulle strade a rischio»



    Fotografate oltre 44mila automobili Pioggia di ricorsi sulla regolarità dei sistemi di rilevazione e sanzione


    di Stefano Romano
    BRESSANA. «L’autovelox sulla statale 35 è spento dal 16 giugno e resterà spento fino a quando il prefetto non deciderà se al chilometro 76 restano le condizionidi rischio che hanno convinto l’amministrazione precedente a installare l’apparecchiatura». Il sindaco Davide Rovati allarga le braccia e confessa: «Fosse per me, avrei buttato tutte le multe in discarica: non posso e non voglio passare i prossimi cinque anni ad occuparmi solo dell’autovelox. Ma buttare le multe non si può: farlo sarebbe un reato e l’erario chiederebbe conto del mancato introito. E poi, anche se la giunta precedente non ha bisogno della mia difesa, nessuno avrebbe immaginato che mettendo cartelli autostradali davanti all’autovelox si sarebbero fatte 44mila multa in meno di sei mesi...».
    D’accordo, sindaco, ma le multe ci sono...
    «L’errore, se vogliamo chiamarlo così, è stato quello di tenere acceso l’autovelox 24 ore su 24... Ammesso che lo accendiamo di nuovo, lo terremo in funzione solo nei momenti più a rischio. Cito a caso: il sabato sera quando i ragazzi corrono troppo e rischiano, e non nelle ore in cui la gente va a lavorare e magari “sfora” di un paio di chilometri l’ora». In Comune mormorano che più dell’ottanta per cento delle multe riguardi violazione entro gli 80 chilometri l’ora in un punto dove il limite è a 70 all’ora.
    La notizia, però, è nel «se» che il sindaco mette davanti alla possibilità di riaccededere l’autovelox.
    «Abbiamo incontrato il prefetto che ci ha confermato che a breve arriverà una circolare che annuncia una revisione dei tratti stradali definiti a rischio dove si può installare un autovelox fisso - conferma Rovati - Se il chilometro 76 della statale dei Giovi non sarà più definito a rischio, toglieremo la postazione, se resterà a rischio, l’autovelox continuerà a funzionare, ma con regole nuove. Per prima cosa non sarà più acceso 24 ore su 24, poi la società che lo ha installato non sarebbe più remunerata per ogni multa, ma con un canome mensile per evitare illazioni sulla necessità di fare molte contravvenzioni».
    Perdoni sindaco: ma se davvero l’autovelox porta più grane che benefici l’amministrazione non può decidere di levarlo e basta?
    «No che non può - risponde Rovati -. L’amminstrazione precedente ha stipulato con la società che installato l’apparecchio un contratto per 18 mesi che, quindi, scadrebbe nel giugno del 2010. Ma la società ha accettato lo spegnimento dela macchina per quattro mesi in attesa di definire i dettagli sollevati con i ricorsi, quindi la scadenza del contratto slitta di quattro mesi. Affrontare la rescissione del contratto si potrà solo se il prefetto definirà la strada non più a rischio».
     
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